Lo prevede un’ordinanza di Fontana. Ecco tutte le misure adottate
Come riportato dal sito ufficiale della Regione, da mezzanotte fino a domenica 14 marzo tutta la Lombardia passerĆ in zona “arancione rafforzato” . Chiudono tutte le scuole a eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi). Lo prevede unāordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
Queste le misure che entreranno in vigore:
1. Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonchĆ© sospensione delle attivitĆ delle scuole dellāinfanzia;
2. In tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
⢠le attività di laboratorio sono garantite;
⢠resta salva la possibilitĆ di svolgere attivitĆ in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi lāeffettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilitĆ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dellāIstruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dallāordinanza del Ministro dellāIstruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
3. Si applica quanto previsto dallāart. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dellāart. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attivitĆ formative e curriculari delle universitĆ e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivitĆ a distanza;
4. Si applica quanto previsto dallāart. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dellāart. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5. Non ĆØ consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessitĆ ;
6. Non ĆØ consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessitĆ ;
7. Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessitĆ ;
8. Lāaccesso alle attivitĆ commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, ĆØ consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessitĆ di recare con sĆ© minori, disabili o anziani;
9. Non ĆØ consentito lāutilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) allāinterno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilitĆ di fruizione da parte di soggetti con disabilitĆ ;
10. Ć fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
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